Privacy Policy Statuto - Micomedicina

Statuto

                                                       STATUTO

“ASSOCIAZIONE  INTERNAZIONALE DI MICOMEDICINA ONLUS x MPO

Art.1 – E’ costituita un’Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata “Associazione Internazionale di Micomedicina ONLUS per la Medicina Palliativa Olistica” con acronimo “A.I. Micomed. ONLUS x MPO”.

L’Associazione non è appartenente a schieramenti ideologici, politici e/o religiosi.

Art.2 – L’Associazione ha sede in Roma, Viale Giustiniano Imperatore n.15.

L’Associazione è costituita, ai sensi della legge 383/2000, come Associazione di Promozione Sociale. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci. L’Associazione, nei casi di particolare necessità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della Personalità Giuridica e del riconoscimento di Ente Morale. L’attività statutaria è diretta ad arrecare benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati come ad esempio nei seguenti casi: disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; malati cronici fragili e/o malati  in condizioni di terminalità oncologica, tossico-dipendenti; alcolisti; indigenti; anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; profughi; immigrati non abbienti.

Art.3 – La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art.4 – L’Associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di soggetti svantaggiati (Circolare 168/E del 26/6/1998) tramite:

  1. a) svolgimento di attività di istruzione e di formazione, tramite scuole, corsi, convegni, seminari, nonchè mediante la diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni, anche su web, e un servizio di call center telefonico, allo scopo di:

– diffondere e approfondire lo studio scientifico medico micologico sulle proprietà farmacologiche dei micro e macromiceti, nonché sulle loro azioni, anche sotto forma di fitopreparati, nutraceutici, preparati galenici e omeobioterapici;

– individuare e diffondere i funghi con proprietà medicinali scientificamente dimostrate, denominati “funghi officinali”;

diffondere il corpus teorico-dottrinario della Micomedicina  quale attività di medicina olistica e integrata,  sviluppare e promuovere lo studio, la ricerca e l’assistenza integrata di medicina palliativa olistica nei confronti dei malati terminali e /o fragili;

– promuovere le figure professionali e i percorsi formativi del Micologo, del Micomedico (medico che esercita la micomedicina) e del Micopata quest’ultima figura sanitaria non medica e di tutte le figure professionali coinvolte nella medicina palliativa olistica;

  1. b) svolgimento di attività di assistenza sanitaria e di formazione lavoro con la micomedicina, a favore di soggetti svantaggiati (Circolare 168/E del 26/06/1998) mediante:

– utilizzo di prodotti derivati dai funghi, garantendo e vigilando sulla qualità e sicurezza dei prodotti attraverso il Comitato Scientifico;

– la preparazione di formulazioni originali (Micoremedy), anche sotto forma galenica o di fitopreparati o di integratori alimentari;

– lo sviluppo di coltivazioni di funghi officinali attraverso la realizzazione di una serra pilota didattico/sperimentale,  che possa fungere da modello per i Centri della Micomedicina e di laboratorio per la creazione di micro serre domestiche atte a diffondere il consumo di massa ed a scopi preventivi di alcuni funghi officinali, ottimizzando e standardizzando le relative procedure;

– la nascita e lo sviluppo di comunità terapeutiche e centri riabilitativi (Micosana), centri medici, cliniche e ambulatori (Micosalus), centri non medici come residenze, soggiorni, agriturismi, centri benessere o termali (Micofarm) ove per cura od al fine di mantenere il benessere o per fini ergoterapeutici, verranno utilizzati prevalentemente funghi sia freschi che elaborati ed unitamente a discipline di medicina integrativa/complementare e prassi dell’agricoltura biodinamica/biologica;

la gestione di strutture quali Hospice e dell’assistenza domiciliare nei confronti dei malati cronici fragili e/o in condizioni di terminalità oncologica, attraverso la micomedicina intesa quale medicina palliativa olistica;

L’Associazione, al fine di conseguire i propri obiettivi, potrà anche avvalersi di forme di collaborazione con altre associazioni, società, istituti nazionali e internazionali, istituzioni pubbliche e private, sia italiani che esteri, nonchè con i Ministeri competenti nei settori connessi alle attività perseguite dall’Associazione.

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dalle vigenti leggi.

Art.5 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà e dalle entrate, erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote sociali, dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o di partecipazioni ad esse e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art.6 – Possono associarsi all’Associazione tutti i soggetti maggiorenni e minorenni rappresentati nelle forme di legge, ad eccezione di coloro che hanno compiuto atti contro minori a qualsiasi titolo e/o livello e coloro i quali abbiano riportato condanne penali passate in giudicato. Possono altresì associarsi persone giuridiche ed enti pubblici e privati.

Art.7 – Gli elenchi degli associati e i dati ad essi riferiti non saranno mai forniti a nessuno, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Art.8 – Gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale da stabilirsi per ogni esercizio dal Consiglio Direttivo.

Art.9 – La durata della partecipazione all’Associazione è a tempo indeterminato, salvo recesso da comunicarsi all’Associazione per iscritto e con decorrenza immediata.

L’esercizio del recesso non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.10 – Il Consiglio Direttivo può decidere l’immediata radiazione dell’associato a causa di atti da lui compiuti contro minori a qualsiasi titolo e/o livello o per condanne penali passate in giudicato, ovvero per morosità nel pagamento della quota associativa.

In questi casi non è prevista la restituzione di quanto versato dall’associato.

Art.11 – Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Contabile.

Sono Organi Operativi dell’Associazione: il Comitato Scientifico, il Comitato di Redazione, i Settori Operativi, la Scuola di Micomedicina e le Sezioni Locali, che verranno disciplinati da appositi regolamenti.

Art.12 – All’Assemblea partecipano e votano tutti gli associati; ogni associato può delegare un altro associato. Non è previsto un numero massimo di deleghe. La delega è conferita su normale carta libera, è sottoscritta dal delegante e deve indicare la data dell’assemblea cui si riferisce e il nome del delegato.

Il voto potrà essere espresso, se lo richiede il Consiglio Direttivo, anche a mezzo fax, posta, e-mail.

Art.13 – Gli associati saranno convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro il trenta aprile, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea deve essere pure convocata su domanda motivata e firmata da almeno due terzi degli associati. L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

Art.14 – L’Assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sull’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e sulla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Contabile e su quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art.15 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento in seno all’assemblea stessa. Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale ad opera del Segretario o facente funzioni, che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art.16 – L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere, in tutti i casi, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art.17 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni ed è composto da un numero variabile di membri da quattro a nove. Il primo Consiglio è nominato nell’atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

Art.18 – Il Consiglio assume la gestione delle risorse finanziarie a qualunque titolo raccolte, al fine di destinarle agli scopi dell’Associazione.

I componenti del Consiglio sono personalmente e solidalmente responsabili della conservazione dei fondi e della loro destinazione agli scopi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità, prendendo le iniziative patrimoniali e finanziarie nell’ambito dei criteri stabiliti dall’Assemblea e assumendo tutte le iniziative del caso;

predisporre gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione e i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto annuale entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio;

nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, tra i suoi componenti, salvo i primi che sono nominati nell’atto costitutivo;

nominare i consiglieri addetti ai singoli Settori, delineandone le linee programmatiche;

nominare i componenti del Comitato Scientifico e attribuirne la qualifica di Presidente per acclamazione;

nominare il Comitato di Redazione e attribuire le qualifiche di Membri e Responsabile;

nominare le Commissioni e/o Comitati permanenti e/o temporanei;

deliberare in materia di ammissione e radiazione degli associati.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno due componenti. Le riunioni del Consiglio debbono essere convocate quattro giorni prima e, quando sussistono ragioni o circostanze che rivestono carattere di urgenza, anche un giorno prima e, in ogni caso, a mezzo telegramma, fax, e-mail o avviso a mano.

Per la costituzione legale del Consiglio e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento della maggioranza dei Consiglieri, che deliberano a maggioranza dei presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Qualora un consigliere risulti assente senza giustificato motivo per più di due riunioni regolarmente convocate, sarà considerato dimissionario dalla carica e verrà convocata dal Presidente un’Assemblea Straordinaria dei Soci per l’elezione del sostituto.

Art.19 – Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Presidente compete intrattenere rapporti con istituti di credito, la traenza su c/c bancari e postali, nonché il versamento o il prelevamento di denaro senza limite alcuno. Può delegare, nell’ambito delle figure previste dal presente statuto, i compiti a lui assegnati.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma, ove se ne ravvisi la necessità.

Art.20 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia assente.

Dato il carattere dell’Associazione e per pienamente perseguire gli scopi dell’Associazione, uno tra Presidente o Vicepresidente dovrà essere micomedico ovvero laureato in medicina e chirurgia e micologo ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzare le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del libro del Consiglio Direttivo, nonchè del libro degli aderenti all’Associazione e di ogni altro libro e registro richiesti dalla legge.

Il Tesoriere cura la gestione della Cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il rendiconto finanziario e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art.21 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati per la durata di tre anni dall’Assemblea tra esperti nelle discipline amministrative-contabili, di cui uno assume le funzioni di Presidente. In alternativa al Collegio dei Revisori, l’Assemblea può nominare, per la durata di tre anni, un Revisore Contabile.

Il Collegio e/o il Revisore provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua le verifiche di cassa.

I Revisori e/o il Revisore può assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art.22 – Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonchè il libro degli aderenti all’Associazione.

Art.23 – Gli esercizi dell’Associazione chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto annuale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Entro il trentuno dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione o in altra sede indicata dal Presidente del Consiglio Direttivo nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art.24 – All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.25 – In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.26 – Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia di ONLUS, in subordine a quelle in materia di Enti non commerciali contenute nel libro I del codice civile e, in difetto e in quanto compatibili, alle norme sulle società di persone contenute nel libro V del codice civile.

 

ROMA  05/06/2015